Detenzione Armi Rinnovo certificazione medica

Entro il 4 Maggio 2015 i soggetti detentori di armi sono obbligati a produrre certificazione medica prevista dall’art. 35, comma 7 T.U.L.P.S.. La certificazione dovrà  essere consegnata all’ufficio di pubblica sicurezza presso il quale viene presentata denuncia di detenzione.
Sono esenti dall’obbligo i titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità  e coloro che hanno presentato il certificato medico di idoneità  psicofisica nei sei mese antecedenti al 05/11/2013.
Ai soggetti che non produrranno certificazione medica entro il 04/05/15 sarà  applicato il divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S.

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Data:
19 Marzo, 2015

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Entro il 4 Maggio 2015 i soggetti detentori di armi sono obbligati a produrre certificazione medica prevista dall’art. 35, comma 7 T.U.L.P.S.. La certificazione dovrà  essere consegnata all’ufficio di pubblica sicurezza presso il quale viene presentata denuncia di detenzione.
Sono esenti dall’obbligo i titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità  e coloro che hanno presentato il certificato medico di idoneità  psicofisica nei sei mese antecedenti al 05/11/2013.
Ai soggetti che non produrranno certificazione medica entro il 04/05/15 sarà  applicato il divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S.

rinnovo cartificazione medica

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Ultimo aggiornamento

30 Dicembre, 2021