Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Dettagli della notizia

Art. 29 comma, 2 D.lgs. n. 33/2013 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche’ dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e […]

Data:

29 Novembre, 2017

Tempo di lettura:

3 minuti

Art. 29 comma, 2 D.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche’ dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Art. 19 D.lgs. n. 91/2011
Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato ‘Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, di seguito denominato ‘Piano’, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonche’ la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti. Il Piano e’ coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per le amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note integrative disciplinate dall’articolo 21, comma 11, lettera a), e dall’articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilita’ degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unita’ locali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unita’ locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo e’ stabilito con decreto del Ministro competente d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 22 D.lgs. n. 91/2011 Monitoraggio degli obiettivi e indicatori
Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in accompagnamento al bilancio consuntivo, il Piano e’ integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. I destinatari e le modalita’ di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20. Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonche’ i valori obiettivo per l’esercizio finanziario di riferimento e per l’arco temporale pluriennale sono i medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano e’ aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, che attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi gia’ raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.

Art. 18-bis D.lgs. n. 118/2011 Indicatori di bilancio
Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale e’ parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page). Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il “Piano” di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio. 4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, e’ definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali e’ definito con decreto del Ministero dell’interno, su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali. L’adozione del Piano di cui al comma 1 e’ obbligatoria a decorrere dall’esercizio successivo all’emanazione dei rispettivi decreti.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Anno 2017
INDICATORI ENTRATE
INDICATORI USCITE

Anno 2018
INDICATORI ENTRATE
INDICATORI SPESE
INDICATORI SINTETICI

Anno 2019
indicatori analitici
indicatori capacita’ di riscossione
indicatori sintetici

Anno 2020

allegato 1a

allegato 1b

allegato 1c

Anno 2021

Indicatori Sintetici all.1a

Indicatori Sintetici all.1b

Indicatori Sintetici all.1c

Anno 2022

Allegato n. 2-a(01072022-131140)

Allegato n. 2-a(01072022-131318)

Allegato n. 2-b(01072022-131222)

Allegato n. 2-b(01072022-131338)

Allegato n. 2-c(01072022-131240)

Allegato n. 2-c(01072022-131351)

Allegato n. 2-d(01072022-131300)

Allegato n. 2-d(01072022-131404)

Ultimo aggiornamento:

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri