Art. 31 D.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività’ delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Rilievi della Corte dei Conti ancorché non recepiti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici:
Alla data del 31 Marzo 2024 nessun rilievo della Corte dei Conti riguardante l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione e i loro uffici.
Alla data del 31 Marzo 2023 nessun rilievo della Corte dei Conti riguardante l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione e i loro uffici.
Alla data del 31 Marzo 2022 nessun rilievo della Corte dei Conti riguardante l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione e i loro uffici.
Alla data del 31 Marzo 2021 nessun rilievo della Corte dei Conti riguardante l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione e i loro uffici.
Alla data del 31 Marzo 2020 nessun rilievo della Corte dei Conti riguardante l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione e i loro uffici.
Alla data del 31 Marzo 2019 nessun rilievo della Corte dei Conti riguardante l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione e i loro uffici