Prescrizioni antincendio 2020
Con ordinanza del Sindaco n. 4 del 4 Maggio 2020 sono state adottate le prescrizioni antincendio 2020
Entro il termine perentorio del 31 maggio 2020 tutti i proprietari e/o affittuari dovranno provvedere alla pulizia delle aree private (giardini, orti, cortili, campi incolti) da erbacee, rovi, sterpaglie ed altro materiale secco e/o infiammabile, alla rimozione di eventuali rifiuti ed alla estirpazione dell’erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta, le facciate dei fabbricati e dei terreni limitrofi alle strade; i proprietari e/o gli affittuari dei terreni siti nelle aree urbane periferiche al centro abitato, provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro del confine, di fasce protettive prive di qualsiasi materia infiammabile, di larghezza non inferiore ai 5 metri. Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio.
Gli eventuali lavori di abbruciamento:
Dal 1 Giugno al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre potranno essere effettuate previa formale e preventiva autorizzazione del Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Ales;
E’ tassativamente vietato:
a) Effettuare la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;
Procedere all’abbruciamento delle erbacee e delle sterpaglie in assenza di autorizzazione e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite.
Chiunque viola le disposizioni previste nella presente Ordinanza soggiace al pagamento di una somma pari a €. 50,00 (euro cinquanta) quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81, della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00. Agli eventuali inadempimenti sarà applicata la sanzione accessoria dell’obbligo della pulizia dell’area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà d’ufficio all’esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 650 del Codice Penale.
SS-2020-00004