Covid-19 Disciplina dell’accesso ed utilizzo degli spazi aperti al pubblico

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Emergenza Covid-19. Disciplina dell’accesso ed utilizzo degli spazi aperti al pubblico. Con Ordinanza del Sindaco n. 5 del 4 Maggio 2020 sono state adottate misure sanitarie integrative per la parziale riapertura degli spazi aperti al pubblico quali parchi, aree verdi comunali e cimiteri comunali del territorio del Comune di Gonnosnò Divieti e condizioni generali di […]

Data:

04 Maggio, 2020

Tempo di lettura:

4 minuti

Emergenza Covid-19. Disciplina dell’accesso ed utilizzo degli spazi aperti al pubblico.

Con Ordinanza del Sindaco n. 5 del 4 Maggio 2020 sono state adottate misure sanitarie integrative per la parziale riapertura degli spazi aperti al pubblico quali parchi, aree verdi comunali e cimiteri comunali del territorio del Comune di Gonnosnò

Divieti e condizioni generali di accesso agli spazi comunali (parchi, aree verdi, cimiteri) riaperti al
pubblico.

L’accesso agli spazi del Comune di Gonnosnò che, vengono riaperti al pubblico, di qualsiasi tipo (parchi, aree verdi, cimiteri comunali), è subordinato al rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni generali, imposti dalle norme statali e regionali vigenti per limitare il rischio di contagio e tutelare la salute dei cittadini.L’accesso è vietato:
– alle persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultate positive al virus, le quali non
devono muoversi dalla propria abitazione;
– alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), le quali devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
In ogni caso, per accedere agli spazi comunali riaperti al pubblico, tutti devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
a) è vietata ogni forma di assembramento;
b) è comunque necessario rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (o quella di due metri, nel caso di svolgimento di attività sportive); qualora si verifichino ripetuti assembramenti, o comunque non risulti possibile assicurare stabilmente il rispetto della distanza minima interpersonale, sarà necessario disporre nuovamente con ordinanza la chiusura degli spazi al pubblico;
c) è obbligatorio indossare le mascherine, sempre negli spazi chiusi, e negli spazi aperti in tutte le circostanze
in cui non è possibile rispettare la distanza interpersonale; pertanto, quando si esce di casa, occorre indossare
la mascherina o quanto meno portarla con sé per poterla indossare quando necessario;
d) si ricorda inoltre di osservare, anche quando si accede agli spazi aperti e vi si svolgono le attività consentite, le altre pertinenti misure generali di prevenzione igienico sanitaria vigenti, vale a dire:
– lavarsi spesso e con cura le mani, anche utilizzando soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
– praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie), coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
– evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
– non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
– pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Parchi, aree verdi comunali- specifiche condizioni di accesso
L’accesso ai parchi e aree verdi è consentito per passeggiare, sostare brevemente all’aria aperta nonché per
svolgere attività sportiva – individualmente, ovvero insieme all’accompagnatore nel caso dei minori e delle
altre persone non completamente autosufficienti accompagnati da adulti – purché comunque nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni
altra attività. L’accesso non è invece consentito per organizzare eventi o attività ludiche o ricreative
(manifestazioni, partite, giochi di gruppo), in quanto comportano assembramenti e determinano un alto
rischio di contagio.
L’apertura di parchi e aree verdi è ordinariamente stabilita su 7 giorni alla settimana con orario 8/20.
All’interno delle aree verdi riaperte al pubblico, per esigenze di sicurezza sanitaria:
– le passeggiate e l’utilizzo della bicicletta da parte di genitori con figli minori, ovvero di accompagnatori
con altre persone non autosufficienti, o comunque di persone residenti nella medesima abitazione, non
richiedono che detti soggetti mantengano tra di loro la distanza interpersonale;
– è fortemente raccomandato indossare i guanti protettivi, in particolare quando si entra in contatto con
panchine ed altri arredi;

Cimiteri comunali
A partire dal 5 maggio 2020 sono riaperti, nel rispetto delle condizioni generali di cui all’articolo 1 e delle
condizioni specifiche di cui al presente articolo, i cimiteri di Figu e Gonnosnò;
I predetti cimiteri saranno accessibili ai visitatori dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 13;
Sono possibili aperture ritardate o chiusure anticipate disposte dai competenti uffici comunali per motivi di
sicurezza.
E’ fatto obbligo ai visitatori di indossare la mascherina e i guanti protettivi. Le forze dell’ordine e la
Polizia Locale vigileranno sull’osservanza delle misure sanitarie.
Negli spazi aperti dei Cimiteri comunali è consentito ai soli congiunti di presenziare alle operazioni di
sepoltura, con la partecipazione di un ministro del culto e fino ad un massimo di 15 persone, per la durata
della funzione il cimitero resterà chiuso agli altri utenti.
Anche in questo caso, è obbligatorio indossare mascherine protettive e guanti e mantenere rigorosamente una
distanza dalle altre persone di almeno un metro

Accesso agli esercizi di ristorazione per acquisto alimenti e bevande da asporto
A partire dal 4 maggio 2020, è consentito l’accesso agli esercizi di ristorazione ai soli fini dell’acquisto
mediante asporto di cibi e bevande, secondo quanto disposto dall’art. 1, lettere aa) e bb), del d.P.C.M. 26
aprile 2020.
Restano fermi, secondo quanto altresì disposto dal predetto art. 1, lettera aa), l’obbligo di rispettare la
distanza di sicurezza di un metro tra le persone, ed il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di
sostare nelle immediate vicinanze.
Si raccomanda inoltre agli esercizi di cui al comma 1, di organizzare il servizio di vendita mediante
asporto in modo da assicurare il rispetto delle vigenti misure sanitarie, ed in particolare di:
– previa prenotazione dell’acquisto on-line o telefonica, in modo da garantire che gli ingressi per il ritiro dei
prodotti ordinati avvengano di regola per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare
assembramenti all’esterno;
– consentire di regola la presenza nel locale di un cliente alla volta e per il tempo strettamente necessario alla
consegna e al pagamento della merce.

Vigilanza
La vigilanza sulla osservanza della presente ordinanza, come da normativa vigente, è effettuata dalle
Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale, che provvede anche all’accertamento delle relative violazioni, ai
fini dell’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché in
vista dell’adozione delle eventuali opportune ulteriori misure contingibili ed urgenti.

SS-2020-00005

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