Per potersi sposare con rito civile, i futuri sposi devono richiedere la pubblicazione di matrimonio all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi. Il matrimonio civile può, invece, essere celebrato in qualsiasi Comune italiano indipendentemente dalla residenza dei nubendi, previa delega del Sindaco competente per territorio alla celebrazione ad altro Sindaco.
Gli sposi devono presentarsi nella sede del Comune di Gonnosnò il giorno indicato nella richiesta di celebrazione di matrimonio civile*, con due testimoni maggiorenni (anche parenti degli sposi), tutti muniti di valido documento di identità.
Il modello di richiesta di celebrazione di matrimonio civile * deve essere restituito, debitamente compilato in ogni sua parte, all’Ufficio dello Stato civile del Comune di Gonnosnò, almeno 5 giorni prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio.
La data del matrimonio deve essere preventivamente concordata con l’Ufficiale di stato civile.
Il matrimonio civile viene celebrato dall’Ufficiale di Stato Civile, quindi dal Sindaco o da un suo delegato nella sede comunale.
Esso si sostanzia nella lettura degli artt. 143, 144 e 147 del Codice civile e nell’acquisizione del consenso degli sposi.
Possono sposarsi:
– i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero (cioè non sono legati da un precedente matrimonio civile o religioso trascritto nei registri dello stato
civile) e non sono legati da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
– i cittadini che hanno compiuto 16 anni con autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
– i cittadini già coniugati che hanno avuto l’annullamento del matrimonio religioso o la cessazione degli effetti del precedente matrimonio civile.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
– Richiesta/autocertificazione di pubblicazione di matrimonio ;
– Richiesta di celebrazione di matrimonio civile.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– Art. 57 – D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 12”;
– D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi
informatici”;
– Artt. 106 e seguenti del c.c..