REI
Con circolare n.172/2017 del 22 novembre, l’Inps illustra in maniera approfondita la misura di contrasto alla povertà, introdotta dal d.lgs. n. 147/2017, denominata Reddito di inclusione (REI) e il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, operato dal decreto medesimo e la conseguente rideterminazione del Fondo povertà a decorrere dall’anno 2018. Contestualmente, viene fornito il modulo di domanda da presentare presso i comuni o gli altri punti di accesso.
Il REI verrà riconosciuto a condizione che i richiedenti rientrino nei requisiti e aderiscano a un “Progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà”.
Tale progetto è avviato dal comune di residenza del richiedente e deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare.
Reddito di inclusione: cos’è e a chi si rivolge
• l’assegno, che vale mensilmente da 187,50 (un solo componente) a 485,41 euro(cinque componenti), abroga le vigenti SIA (sostegno all’inclusione attiva) e Asdi (assegno di disoccupazione);
• le domande potranno essere presentate al proprio comune di residenza dal prossimo 1° dicembre 2017, attraverso l’apposito modello di domanda fornito dall’Inps;
• la misura si rivolge ai nuclei familiari in condizione di povertà e si articola in: beneficio economico erogato con carta elettronica “carta REI” e beneficio di servizi alla persona;
• il REI è erogato al massimo per 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi solo dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente fruizione;
• a decorrere da gennaio 2018, la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) sarà precomplilata con tutte le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, catasto, archivi Inps e informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare. Dal 1° settembre 2018 la DSU precompilata rappresenterà l’unica modalità di presentazione possibile e sarà valida dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto.
Reddito di inclusione: i requisiti
1. Residenza e soggiorno:
• cittadini italiani;
• cittadini comunitari;
• familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente;
• cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) che siano residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
Requisiti familiari
• figli minorenni;
• figli (anche maggiorennni) con disabilità;
• donne in stato di gravidanza;
• componenti del nucleo familiare disoccupati che abbiano compiuto i 55 anni di età.
Requisiti economici
I beneficiari sono individuati anche sulla base dell’ISEE e delle sue componenti reddituali e patrimoniali. Per accedere al REI, infatti, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente:
• di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro, da dichiarare attraverso una Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata (modificabile, sul modello del 730 precompilato);
• di un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3 mila euro;
• di un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
• un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
Non può accedere al REI chi:
• percepisce prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
• possiede autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
• possiede navi e imbarcazioni da diporto (art.3, c.1, d.lgs. 171/2005).
Modalità presentazione domanda
La domanda di REI deve essere presentata, nel rispetto dei termini temporali indicati nel successivo paragrafo 13, presso i comuni o altri punti di accesso, identificati dai comuni stessi, sulla base dell’apposito modello di domanda predisposto dall’Istituto stesso.
I punti per l’accesso sono concretamente indentificati dai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo, l’elenco di tali punti deve essere comunicato da ciascun ambito territoriale all’Inps, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne darà diffusione sul proprio sito istituzionale.
Riconoscimento del REI
I comuni, eventualmente per il tramite degli ambiti territoriali cui appartengono, comunicano all’Inps, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del REI e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, attraverso le modalità telematiche predisposte dall’Istituto, le informazioni contenute nel modulo di domanda del REI, inclusive del codice fiscale del richiedente.
Gli ambiti territoriali e i comuni verificano, altresì:
• i requisiti di residenza e di soggiorno di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, comunicandone l’esito, attraverso le medesime modalità di trasmissione delle domande,
non oltre i quindici giorni lavorativi dalla richiesta del REI;
• in caso sia stata indicata in sede di domanda, la sussistenza del requisito familiare di cui all’art.3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, relativo alla presenza di una donna in condizione di gravidanza accertata, come risultante da idonea documentazione medica rilasciata da Struttura pubblica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
L’Inps, a sua volta, verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso dei requisiti per l’accesso al REI, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.
Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall’Inps con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore.
In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali, nonché delle verifiche effettuate dall’Inps, il REI è riconosciuto dall’Istituto condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato di cui all’art.6, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione.
Il riconoscimento condizionato del beneficio è comunicato dall’Inps agli ambiti territoriali e ai comuni interessati entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione delle informazioni contenute nel modulo di domanda di REI da parte dei comuni o degli ambiti territoriali.
In seguito, la circolare si focalizza su erogazione del REI, assegni per i nuclei familiari con tre o più figli minorenni, agevolazioni alle famiglie economicamente svantaggiate, valutazione multidimensionale del bisogno, progetto personalizzato, compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, sanzioni, sospensioni e regime fiscale,
SIA e REI
Particolare rilevanza assume il paragrafo 14.1, dove si ricorda che, ai sensi dell’art.17 del d.lgs. 147/2017, a far data dal 1° gennaio 2018, il sostegno all’inclusione attiva (SIA) non è più riconosciuto. Poiché il riconoscimento del beneficio decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, successivamente al 31 ottobre 2017 le domande di SIA non possono più essere presentate.
Per coloro che hanno presentato domanda di SIA entro il 31 ottobre 2017, per i quali, quindi, il beneficio sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, la prestazione SIA continua ad essere erogata per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto attuativo.
Peraltro, i predetti percettori del SIA, se in possesso dei requisiti per la richiesta del REI ai sensi dell’art.3 del d.lgs. 147/2017, possono richiedere la trasformazione del SIA in REI secondo le modalità esposte nel paragrafo 4 della presente circolare, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore.
In tal caso, la durata del beneficio economico del REI prevista dall’art. 4, comma 5, è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA, restando salvo l’adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalità di cui all’art.6, ove necessario.
Per l’anno 2018 è posta a carico del Fondo Povertà esclusivamente l’eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione del SIA in REI.
Carta acquisti
Infine, si evidenzia che, ai sensi dell’art.18 del d.lgs. 147/2017, a far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del REI, il beneficio economico connesso al REI è erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.