Art. 37 D.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Dati previsti dall’articolo 1, comma 32 della Legge 6 Novembre 2012, n. 190
Articolo 37, comma 1, lettera a) D.lgs. n. 33/2013
Articolo 4 Deliberazione Anac n. 39/2016
Informazioni sulle singole procedure da pubblicare secondo le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, adottate secondo quanto indicato nella Deliberazione ANAC n. 39/2016