Voto domiciliare

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Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione IL SINDACO Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita: «Art. 1 – Voto domiciliare per elettori affetti da infermità […]

Data:

14 Settembre, 2020

Tempo di lettura:

2 minuti

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

IL SINDACO
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
«Art. 1 – Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile,
anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi
infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da
impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato
della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da
normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali,
le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito
del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo
giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano
e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale,
in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle
condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del
certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma
3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione
dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore
a nove mesi.
4. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto
assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del
voto.»;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n 28;
Visto lo Statuto Comunale;

R E N D E N O T O:

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno 5 OTTOBRE 2020, (20° antecedente la prima data di votazione), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale.
In caso di Elezioni comunali la dichiarazione suddetta vale anche per l’eventuale turno di ballottaggio. L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

MANIFESTO VOTO A DOMICILIO COMUNALI
DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VOLONTA DI ESPRIMERE IL VOTO PRESSO L’ABITAZIONE

Ultimo aggiornamento: 14 Settembre, 2020

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