Su richiesta dell’interessato vengono rilasciati certificati anagrafici e di stato civile ed estratti dagli atti di stato civile.
Dal 1° gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce l’articolo 15, “Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive …”, della legge 12/11/2011, n. 183, che attua la cosiddetta decertificazione, cioè l’eliminazione dei certificati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi. Ai sensi di tale norma, i certificati rilasciati dalla PA (relativi a stati, qualità personali e fatti) sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le PP. AA. non possono più richiederli al cittadino. Sui certificati rilasciati dall’ufficio anagrafe e di stato civile quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi”.
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
Costi: diritti di segreteria: €. 0,26 in carta semplice e €. 0,52 in carta resa legale + marca da bollo da €. 16,00 a seconda dell’uso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 33 del Regolamento anagrafico della popolazione residente D.P.R. 30 maggio 1989, N. 223;
Art. 5, comma 1, lett. c) del DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183 Art. 41, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445
D.P.R. 20 ottobre 1972, N. 642 e ss.mm.;