Le persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta hanno la possibilità di ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto contrassegno europeo per disabili (ex contrassegno arancione). La stessa possibilità è stata successivamente estesa anche ai non vedenti.
Grazie a questo contrassegno i disabili possono:
• sostare con le vetture negli appositi spazi contrassegnati da segnaletica orizzontale gialla e verticale (Divieto di Sosta / Sosta consentita alle persone invalide);
• transitare e sostare nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato e transitare sulle corsie preferenziali (D.P.R. 24/07/96 n. 503);
• sostare nonostante il divieto di sosta indicato con apposito segnale verticale o orizzontale, purché ciò non costituisca grave pericolo o intralcio per la circolazione;
• sostare in deroga al disco orario e al pagamento della sosta;
• transitare all’interno dei centri abitati, anche quando sono in vigore eventuali ordinanze di limitazione del traffico.
Tale contrassegno è personale e deve essere usato esclusivamente se la persona invalida è presente sul veicolo al momento dell’utilizzo. Il contrassegno, inoltre, va esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo al servizio dell’invalido, in maniera completamente leggibile dall’esterno, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. Nel caso di sosta abusiva dei non aventi diritto entro i posti di parcheggio riservati agli invalidi e regolarmente segnalati, è possibile richiedere l’intervento degli organi di vigilanza per provvedere alla rimozione dei veicoli ai sensi del nuovo Codice della Strada (art. 158 comma 2).
Per ottenerne il rilascio occorre:
• richiedere certificazione medica all’Azienda Sanitaria Locale, prenotando apposita visita dall’Ufficiale Sanitario (sono esonerati dalla visita quanti possiedono certificato rilasciato dalla Commissione d’Invalidità o certificato medico L. 104 nei quali sia barrata la voce di ciechi totali o invalidi al 100% con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore);
• presentare la domanda su apposito modulo al comune di residenza, allegando il certificato medico rilasciato dall’Ufficiale Sanitario o fotocopia del certificato rilasciato dalla Commissione d’Invalidità.
Il rilascio del contrassegno è immediato. Il contrassegno disabili ha validità 5 anni; per il rinnovo è necessario recarsi di nuovo in comune con il contrassegno scaduto e con un certificato rilasciato dal medico di base che dichiara la permanenza dell’invalidità. In caso di furto o smarrimento, è necessario presentare copia della denuncia rilasciata dalle autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di deterioramento o illeggibilità del contrassegno, occorre restituirlo al comune, per ottenere immediatamente il rilascio del duplicato.
E’ importante sapere che è vietato:
• esporre il contrassegno su un veicolo non a servizio dell’invalido (utilizzo improprio sanzionabile come da artt. 158 comma 2 e 6 e 188 comma 4);
• derogare ai divieti di sosta di cui agli artt. 157 e 158, infatti tali articoli vietano la fermata e la sosta laddove esiste una segnaletica verticale o semaforica, e in modo da non occultarne la vista, in prossimità di corsie di canalizzazione ed in corrispondenza o in prossimità di incroci, davanti ai passi carrabili, in seconda fila, sui passaggi pedonali e sui marciapiedi; utilizzare fotocopia del contrassegno o fare fotocopie per i parenti o altri;
• alterare, contraffare, falsificare il contrassegno (sanzione penale art. 482 codice penale);
• continuare ad utilizzare il contrassegno da parte dei parenti anche quando il titolare del contrassegno è deceduto (in tal caso restituirlo al Comune).