Matrimonio Religioso

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Il matrimonio religioso (cattolico o di altro culto ammesso nello Stato) celebrato dinnanzi al Ministro di culto può produrre effetti anche per lo Stato Italiano se viene trascritto nei registri dello stato civile del Comune. MATRIMONIO CONCORDATARIO Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico, disciplinato dal codice civile e […]

Data:

10 Gennaio, 2018

Tempo di lettura:

4 minuti

Il matrimonio religioso (cattolico o di altro culto ammesso nello Stato) celebrato dinnanzi al Ministro di culto può produrre effetti anche per lo Stato Italiano se viene trascritto nei registri dello stato civile del Comune.

MATRIMONIO CONCORDATARIO
Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico, disciplinato dal codice civile e regolamentato dagli accordi tra Santa Sede e Stato italiano (Concordato Lateranense del 1929). Il Concordato Lateranense del 1929 è stato modificato dall’Accordo ratificato con legge 25-3-1985, n.121. Tale Accordo ha ribadito il principio del Concordato del 1929, consistente nel riconoscimento degli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme di diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni di matrimonio.
Come per il matrimonio civile anche per il matrimonio concordatario occorre quindi che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni, da effettuarsi, oltre che presso la parrocchia degli sposi, anche presso la casa comunale secondo le norme del codice civile e dell’ordinamento di stato civile.
La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico. La legge civile prevede alcuni adempimenti per il prodursi degli effetti civili, ma essi vengono compiuti soltanto dopo la celebrazione. Questi adempimenti consistono nella lettura agli sposi, da parte del ministro del culto, degli artt. 143, 144 e 147 (riguardanti i diritti e doveri dei coniugi) e nella redazione da parte del parroco dell’atto di matrimonio in duplice originale, il secondo dei quali destinato ad essere trasmesso all’ufficiale di stato civile per la trascrizione.
Nell’atto può essere inserita anche la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni.
L’atto di matrimonio, formato dal celebrante e sottoscritto dagli sposi e dai testimoni, deve essere trasmesso entro cinque giorni all’Ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell’ordinamento italiano. L’ufficiale di stato civile effettua la trascrizione entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco.
La trascrizione opera retroattivamente: gli effetti civili del matrimonio si producono quindi dal giorno della sua celebrazione.
Quindi con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio
stesso.

MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRO DI CULTO NON CATTOLICO (MATRIMONIO ACATTOLICO)

Il matrimonio acattolico e il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto non cattolico appartenente ad una confessione religiosa ammessa dallo Stato Italiano.

I culti acattolici ammessi e regolati dalla legislazione italiana, sono i seguenti:
– MATRIMONIO CON RITO VALDESE, previsto dalla Legge 11 Agosto 1984 n.449;
– MATRIMONIO CON RITO PREVISTO DAL CULTO DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE, previsto dalla Legge 22 novembre 1988 n. 516;
– MATRIMONIO CON RITO PREVISTO DAL CULTO DELLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA (ADI), previsto dalla Legge 22 novembre 1988 n.517;
– MATRIMONIO CON RITO EBRAICO, previsto dall’Art.14 Legge 8 Marzo 1989 n.101;
– MATRIMONIO CON RITO GEOVITA – ACATTOLICO AMMESSO, previsto dagli Artt.7 e segg. della Legge n.1159/1929;
– MATRIMONIO CON RITO UNIONE CRISTIANA EVANGELISTA BATTISTA,
previsto dall’Art.14 Legge 8 Marzo 1989 n.101;
– MATRIMONIO CON RITO “CHIESA EVANGELICA LUTERANA”, previsto dall’Art. 13 Legge 29 Novembre 1995, n. 520;
– MATRIMONIO CON RITO DELLA SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA ED ESARCATO PER L’EUROPA MERIDIONALE,
previsto con la Legge 30 luglio 2012, n. 126;
– MATRIMONIO CON RITO DELLA CHIESA DI GESU’ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI, previsto dalla Legge 30 luglio 2012, n. 127;
– MATRIMONIO CON RITO DELLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA, previsto dalla Legge 30 luglio 2012, n. 128.
Gli sposi che intendono contrarre matrimonio con rito acattolico di un culto ammesso dallo Stato Italiano, devono recarsi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi, che provvederà ad eseguire le pubblicazioni di matrimonio (vedere il procedimento collegato). Trascorso il termine previsto verrà rilasciato il certificato di “NULLA OSTA alla celebrazione del matrimonio” che dovrà essere consegnato al celebrante incaricato.
Una volta avvenuta la celebrazione, l’Ufficiale di Stato Civile provvede, SU RICHIESTA DEL MINISTRO DI CULTO CELEBRANTE, alla trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri di Stato Civile.
Con la trascrizione il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato Italiano con decorrenza dalla data di celebrazione dello stesso.
L’atto di matrimonio celebrato secondo il rito di culti religiosi per i quali esistano intese con lo Stato italiano deve essere redatto dal ministro di culto immediatamente dopo la celebrazione e subito trasmesso in originale all’ufficiale dello stato civile (in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla celebrazione). È dottrina comune che anche per l’invio degli atti di matrimonio fa fede il timbro postale. Qualora l’atto in questione sia stato trasmesso oltre i termini suddetti, l’ufficiale dello stato civile dovrà respingere, con motivato rifiuto scritto, la richiesta di trascrizione non essendo possibile ricorrere ad alcuna norma di legge o regolamento che consenta la trascrizione tardiva. Avverso il rifiuto gli interessati potranno comunque ricorrere alla procedura prevista dall’art. 95 del D.P.R. 396/2000.
Ai sensi degli artt. 7 e segg. della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e delle norme attuative di cui al Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289, il matrimonio celebrato in Italia davanti a un ministro di un culto diverso dalla religione cattolica e con il quale l’Italia non ha stipulato intese produce effetti civili a condizione che la nomina di tale ministro di culto sia stata approvata con decreto dal Ministro dell’Interno e che l’ufficiale dello stato civile, previo adempimento delle formalità previste, abbia rilasciato l’autorizzazione scritta alla celebrazione del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile, entro ventiquattro ore dalla ricezione dell’atto di matrimonio, deve provvedere a curarne la trascrizione nei registri dello stato civile. Salvo quanto previsto dalle intese intervenute tra lo Stato italiano ed alcune confessioni
religiose, il ministro di culto acattolico può celebrare matrimoni solo nell’ambito territoriale individuato nel decreto di approvazione della nomina emesso dal Ministro dell’interno, ai sensi degli artt. 3, 7 e segg. della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e degli artt. 25 e segg. del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289. Tale limite territoriale vale anche nella ipotesi in cui il ministro di culto, autorizzato a celebrare un matrimonio dall’ufficiale dello stato civile, deleghi altro ministro per l’adempimento. Ove il matrimonio sia stato celebrato fuori della competenza territoriale del ministro di culto, l’atto di matrimonio non può essere trascritto nei registri dello stato civile (Circ. n. 6 del 16 febbraio 2007). Il limite territoriale di competenza non riguarda i matrimoni celebrati dai ministri di culto Valdesi, delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, delle Assemblee di Dio in Italia, delle Comunità Ebraiche italiane, dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), in quanto tra l’Italia e tali confessioni è stata stipulata, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Costituzione, un’intesa che riguarda anche la materia matrimoniale. La caratteristica comune alle sei intese è data dal fatto che, una volta effettuate le pubblicazioni a norma dell’art. 94 del codice civile, la celebrazione potrà avvenire in qualsiasi comune indicato in precedenza dagli sposi. Inoltre, le nomine dei ministri dei culti suddetti non sono soggette ad approvazione del Ministro dell’Interno.

Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio, 2018

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