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Registrazione nascita La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità: – entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuta la nascita. – entro 10 giorni presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi. […]

Data:

10 Gennaio, 2018

Tempo di lettura:

3 minuti

Registrazione nascita

La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità:

– entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuta la nascita.
– entro 10 giorni presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all’Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica.

N.B. Nel caso di nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione, la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita.
L’ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Dopo che ne ha riferito al procuratore della Repubblica, non può più ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, ma forma l’atto di nascita soltanto in base al relativo decreto.

La denuncia di nascita può essere resa:
– da uno dei genitori se coniugati;
– da entrambi i genitori, se non coniugati – riconoscimento del figlio;
– da un procuratore speciale nominato dai genitori;
– dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Documentazione da presentare per la dichiarazione di nascita:

– Attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell’ora della nascita e del sesso del bambino. Se la puerpera non è stata assistita da
personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

– Documento d’identità in corso di validità;

L’ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell’atto ricevuto.

Attribuzione del nome al neonato
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale d’anagrafe deve essere riportato solo il nome o i nomi a sinistra della virgola (Circolare Ministero Interno n. 33 del 24/12/2012). Quindi, il segno di interpunzione, diviene l’elemento di separazione tra il nome che deve essere certificato e quelli che invece che resteranno riportati solamente nell’atto di nascita: tale differenziazione deve restare anche al momento della comunicazione, da parte dell’ufficiale dello stato civile, ai fini dell’aggiornamento dello schedario anagrafico, dove dovranno essere iscritte le generalità composte solamente dal nome esistente prima della virgola, evitando qualsiasi possibilità di confusione. È vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome.

Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l’atto di nascita è formato.

Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione dei divieti sopra stabiliti, l’ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l’atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.

Attribuzione del codice fiscale al neonato
Effettuata la registrazione della nascita l’ufficio dello stato civile provvede all’attribuzione al neonato del codice fiscale attraverso il collegamento con il
SIATEL, e alla consegna del relativo certificato di attribuzione ai genitori del neonato.

ELIMINAZIONE DELLA DISTINZIONE FRA
FIGLI LEGITTIMI E NATURALI
Il primo gennaio del 2013 è entrata in vigore la legge 10 dicembre 2012 n. 219, una normativa di grande rilievo, attesa da molto tempo, che ha eliminato qualsiasi discriminazione riguardo ai figli equiparando, a tutti gli effetti, la filiazione, senza alcuna distinzione sulle modalità con le quali la stessa si sia prodotta, o con riferimento ai genitori ed all’eventuale rapporto esistente tra i medesimi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

– Codice Civile – art. 231 e seguenti titolo VII – Della Filiazione
– Artt. 30 e seguenti del DPR 3 novembre 2000, n. 396.
– Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
– Circolare Ministero Interno n. 33 del 24/12/2012

Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio, 2018

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