Separazione e divorzio

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Separazione e Divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile SEPARAZIONE In senso giuridico con il termine “separazione” si individua l’interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l’atto di matrimonio. La separazione può essere: – Separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo […]

Data:

10 Gennaio, 2018

Tempo di lettura:

5 minuti

Separazione e Divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile

SEPARAZIONE
In senso giuridico con il termine “separazione” si individua l’interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l’atto di matrimonio.

La separazione può essere:
– Separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli).
– Separazione giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.

DIVORZIO
Con il termine “divorzio” si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio può essere di:
– scioglimento di matrimonio civile;
– cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
– delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.

Con la normativa entrata in vigore a fine anno 2014 è stata introdotta la possibilità (in presenza di certe condizioni) di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio attraverso:

1) Un ACCORDO CONSENSUALE DINNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE;

2) Una CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO.

1) SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
– di residenza di uno dei coniugi,
– in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione
– in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
– in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
Periodo ininterrotto di separazione personale dei coniugi (non più di 3 anni) ma di n. 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di n. 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

Chi può avvalersi di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che:
– non abbiano figli (in comune) minori;
– non abbiano figli (in comune) maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
– non abbiano figli (in comune )maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
– non abbiano figli (in comune) maggiorenni economicamente non autosufficienti;
– raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione, etc.). La Circolare n. 6/2015 del Ministero dell’Interno ha chiarito in merito che non rientra nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte (NON UN UNICO AVVOCATO PER ENTRAMBE LE PARTI – Vedi Circ. Min. Interno n. 6/2015)

Come avviare la procedura

Ciascuna delle parti interessate (sposo e sposa) deve sottoscrivere e presentare all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Gonnosnò il relativo Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. N. 445/2000 all’uopo predisposto dall’Ufficio e pubblicato sul sito web del Comune di Gonnosnò nella Sezione modulistica. La presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione risulta indispensabile al fine di poter acquisire tutte le informazioni necessarie all’avvio del procedimento e alla redazione del relativo atto.
Le dichiarazioni sostitutive debitamente sottoscritte possono anche essere inviate per via telematica al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC servizidemografici@pec.comune.gonnosno.or.it allegando copia di un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L’ufficio di stato civile verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese acquisendo tutta la documentazione necessaria. Se sussistono le condizioni stabilite per legge per procedere, l’Ufficio dello stato civile fisserà un appuntamento, in accordo con le parti, per la sottoscrizione dell’accordo.

Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma

Il giorno stabilito per la sottoscrizione dell’accordo, l’Ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà di volersi separare, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’Ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

Documenti da presentare

– Documenti di identità;
– (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 3 anni (ora 12 mesi ) a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
– (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.

Costi del procedimento

Il procedimento prevede il costo di Euro 16,00 stabilito con Deliberazione G.C. n. 2 del 19/01/2015, da versare in contanti allo sportello all’atto della firma dell’accordo.

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

2) CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d’accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale. In mancanza di accordo consensuale sarà necessario attivare la consueta procedura di separazione e/o divorzio giudiziale.

In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
– separazione personale;
– di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– di scioglimento del matrimonio;
– di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L’avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell’accordo, al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un’autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.

L’avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento del Procuratore (nulla-osta o autorizzazione), al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

La trasmissione della convenzione di negoziazione assistita deve essere fatta all’Ufficiale di stato civile competente anche da uno solo degli avvocati. Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l’ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all’ufficio anagrafe.

Allegati:

Dichiarazione sostitutiva divorzio
Dichiarazione sostitutiva per modifica condizioni separaz. divorzio
Dichiarazione sostitutiva di certificazione per separazione

Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio, 2018

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