Trasparenza amministrativa
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Richiedere l’accesso agli atti
I cittadini - singoli o associati – possono accedere ai documenti e alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, secondo le modalità e con i limiti previsti dalla Legge n.241/90 e s.m.i.. Si può prendere visione dei documenti o chiederne copia - in tal caso, ai sensi della normativa vigente, è previsto il pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti fissi, ottenendo risposta entro un termine stabilito. Esistono alcuni limiti e restrizioni al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni che sono legate, ad esempio, alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza di soggetti terzi. Si può accedere in due modi: - informalmente, mediante richiesta motivata anche solo verbale presso l’Ufficio che detiene l’atto o l’informazione. L'interessato dovrà fornire la propria identità e ogni riferimento utile per l'individuazione del documento richiesto. L'ufficio risponde immediatamente e senza formalità. - formalmente, qualora l’accesso informale non sia possibile, mediante richiesta scritta e motivata debitamente sottoscritta, che contenga anche i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, da esibire all’atto della richiesta (il documento può essere omesso quando l’istanza sia sottoscritta con firma digitale). L’istanza si presenta al protocollo dell’ente, altrimenti presso l’Ufficio che detiene l’atto. La domanda può anche essere inviata per corrispondenza, allegando copia del documento di riconoscimento, posta elettronica ordinaria, ovvero posta certificata. L'Ufficio rilascerà una ricevuta con il nome del responsabile del procedimento e l’indicazione dei termini per la risposta.
Richiesta accesso documentale, civico e generalizzato (FOIA)
Il Freedom of Information Act (FOIA), diffuso in oltre 100 paesi al mondo, è la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge. In Italia tale diritto è previsto dal decreto legislativo n. 97 del 2016 che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. decreto trasparenza), introducendo l’accesso civico generalizzato al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. L’obiettivo del FOIA è dunque promuovere una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo. Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. Chiunque può formulare una richiesta di accesso civico generalizzato, senza l’obbligo di motivazione e senza dimostrare uno specifico interesse, per ottenere dati e/o documenti in possesso di qualsiasi pubblica amministrazione o ente soggetto alla disciplina.