Emergenza Covid-19 – Ricorrenza 2 Novembre – Disciplina ingresso nei cimiteri

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IL SINDACO Visti: – il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4; – il […]

Data:

30 Ottobre, 2020

Tempo di lettura:

4 minuti

IL SINDACO

Visti:
– il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;
– il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” e in particolare gli articoli
1 e 2, comma 1;
– il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
– il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020 n. 124,

recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dell’emergenza epidemiologica da covid-
19, deliberata al 31 gennaio 2020;

– il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta
Covid-19, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del
Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative
del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
– le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali
è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;
Vista la nota pervenuta dalla Prefettura di Oristano, acquisita con prot. 5906 del 29/10/2020, con la quale viene
richiesta l’adozione di specifiche Ordinanze al fine di disciplinare gli accessi ai cimiteri, differenziare le vie in ingresso
e in uscita e in particolare a voler evitare assembramenti;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi nel nostro territorio;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Tenuto conto che l’orario di apertura dei cimiteri è previsto dalle ore 07:30 alle ore 17:30;
Ritenuto opportuno vietare l’accesso ai visitatori durante la benedizione delle tombe a cura del Parroco, prevista per la
giornata di domenica 1 novembre, alle ore 15:30 nel cimitero di Figu e per le ore 16 nel cimitero di Gonnosnò;
Valutato che nei Cimiteri di Gonnosnò e Figu è possibile differenziare le vie in ingresso e in uscita;
Ritenuto opportuno contingentare gli accessi dei visitatori per un numero massimo consentito di 45 persone alla volta
nel Cimitero di Gonnosnò e 15 persone alla volta nel Cimitero di Figu.
Visti gli artt. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

ORDINA

Nei giorni 31 ottobre 2020, 1 e 2 novembre 2020, l’ingresso contingentato, nei Cimiteri di Gonnosnò e Figu, ai
visitatori in occasione della giornata di commemorazione dei defunti, ricorrenza del 2 novembre, al fine di consentire le
visite ai defunti in sicurezza;
Durante l’orario di apertura dei cimiteri, previsto dalle ore 07:30 alle ore 17:30, gli ingressi ai cimiteri verranno
regolamentati nelle seguenti modalità:
– Cimitero di Gonnosnò numero massimo di 45 persone alla volta, con la previsione di massimo due persone alla
volta per defunto e con una permanenza all’interno di massimo 30 minuti;
– Cimitero di Figu numero massimo di 15 persone alla volta, con la previsione di massimo due persone alla volta
per defunto e con una permanenza all’interno di massimo 30 minuti;
– È vietato l’accesso ai visitatori durante la benedizione delle tombe a cura del Parroco, prevista per la giornata
di domenica 1 novembre, alle ore 15:30 nel cimitero di Figu e per le ore 16 nel cimitero di Gonnosnò;
– Le vie in ingresso e in uscita saranno differenziate e indicate con apposita segnaletica;
È vietata ogni forma di assembramento;
È obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia all’interno che all’esterno dei
Cimiteri Comunali;
È obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale;
È vietato smaltire mascherine e guanti monouso all’interno dei cimiteri.

AVVERTE

La vigilanza sulla osservanza della presente ordinanza, come da normativa vigente, è effettuata dalle Forze dell’Ordine
e dalla Polizia Locale, che provvede anche all’accertamento delle relative violazioni, ai fini dell’irrogazione delle
sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, coordinato con la legge di conversione 22
maggio 2020, n. 35, con una sanzione da €. 400,00 a € 1.000,00 (pagamento in misura ridotta entro 30 gg € 280,00),
nonché in vista dell’adozione delle eventuali opportune ulteriori misure contingibili e urgenti. La presente ordinanza è
pubblicata all’Albo Pretorio, è comunicata alla Prefettura e alla Questura di Oristano, alla Regione Sardegna, e ne viene
data la massima diffusione attraverso i canali di comunicazione istituzionale.
Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o il ricorso al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
GEOM. PEIS IGNAZIO

 

Allegati:

Ricorrenza 2 Novembre – Disciplina ingresso nei cimiteri

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