Richiedere l’accesso agli atti

  • Servizio attivo

I cittadini – singoli o associati – possono accedere ai documenti e alle informazioni in possesso dell’Amministrazione, secondo le modalità e con i limiti previsti dalla Legge n.241/90 e s.m.i.. Si può prendere visione dei documenti o chiederne copia – in tal caso, ai sensi della normativa vigente, è previsto il pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti fissi, ottenendo risposta entro un termine stabilito. Esistono alcuni limiti e restrizioni al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni che sono legate, ad esempio, alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza di soggetti terzi. Si può accedere in due modi: – informalmente, mediante richiesta motivata anche solo verbale presso l’Ufficio che detiene l’atto o l’informazione. L’interessato dovrà fornire la propria identità e ogni riferimento utile per l’individuazione del documento richiesto. L’ufficio risponde immediatamente e senza formalità. – formalmente, qualora l’accesso informale non sia possibile, mediante richiesta scritta e motivata debitamente sottoscritta, che contenga anche i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, da esibire all’atto della richiesta (il documento può essere omesso quando l’istanza sia sottoscritta con firma digitale). L’istanza si presenta al protocollo dell’ente, altrimenti presso l’Ufficio che detiene l’atto. La domanda può anche essere inviata per corrispondenza, allegando copia del documento di riconoscimento, posta elettronica ordinaria, ovvero posta certificata. L’Ufficio rilascerà una ricevuta con il nome del responsabile del procedimento e l’indicazione dei termini per la risposta.


A chi è rivolto

Cittadini

Descrizione

I cittadini – singoli o associati – possono accedere ai documenti e alle informazioni in possesso dell’Amministrazione, secondo le modalità e con i limiti previsti dalla Legge n.241/90 e s.m.i.. Si può prendere visione dei documenti o chiederne copia – in tal caso, ai sensi della normativa vigente, è previsto il pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti fissi, ottenendo risposta entro un termine stabilito. Esistono alcuni limiti e restrizioni al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni che sono legate, ad esempio, alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.
Si può accedere in due modi:

– informalmente, mediante richiesta motivata anche solo verbale presso l’Ufficio che detiene l’atto o l’informazione. L’interessato dovrà fornire la propria identità e ogni riferimento utile per l’individuazione del documento richiesto. L’ufficio risponde immediatamente e senza formalità.
– formalmente, qualora l’accesso informale non sia possibile, mediante richiesta scritta e motivata debitamente sottoscritta, che contenga anche i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, da esibire all’atto della richiesta (il documento può essere omesso quando l’istanza sia sottoscritta con firma digitale).
L’istanza si presenta al protocollo dell’ente, altrimenti presso l’Ufficio che detiene l’atto. La domanda può anche essere inviata per corrispondenza, allegando copia del documento di riconoscimento, posta elettronica ordinaria, ovvero posta certificata. L’Ufficio rilascerà una ricevuta con il nome del responsabile del procedimento e l’indicazione dei termini per la risposta.

Come fare

Puoi effettuare la richiesta direttamente online. Sarà successivamente possibile seguirne lo stato d’avanzamento nella propria area personale.

L’indirizzo che fornirai nel campo “E-mail contatto” sarà quello in cui riceverai le eventuali comunicazioni telematiche inerenti la pratica.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale) o Carta identità elettronica (CIE);

Cosa si ottiene

Al termine dell’istruttoria potrai accedere ai documenti richiesti secondo le modalità da te indicate: visione e/o rilascio di copie presso l’ufficio preposto, oppure ricezione digitale.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla normativa regolamentare, l’Ente trasmette la documentazione secondo le modalità previste dalla richiesta. Qualora la consultazione o il ritiro avvenga personalmente allo sportello sarà cura dell’Ente comunicare la sede e l’orario dell’ufficio al quale rivolgersi oppure potrai prendere un appuntamento in autonomia tramite la funzione Prenota appuntamento.

La durata del procedimento di 30 giorni che visualizzerai nella sezione “prossimi passi” inviando la richiesta, viene rispettata salvo necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini per l’acquisizione di documentazione integrativa utile allo sviluppo della fase istruttoria, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6. Le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini verranno comunicate al cittadino.

Nel caso in cui venga negato o differito l’accesso all’atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell’articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.

Quanto costa

Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione, da corrispondere direttamente presso l’ufficio preposto in sede di visione documenti.

 

Accedi al servizio

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Prenota appuntamento

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ulteriori informazioni

Legge n.241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rende noto che verrà inoltrata copia e comunicazione della presente richiesta di accesso agli atti al controinteressato (Art. 3 D.P.R. 184/2006), ovvero a tutti “….i soggetti …. che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 c.1 lett.c) L. 241/90) che entro 10 giorni possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri