Bandi di gara e contratti
Art. 37 D.lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita’ legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.