Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

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Art. 47, comma 1 D.lgs. n. 33/2013 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge […]

Data:

03 Novembre, 2017

Tempo di lettura:

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Art. 47, comma 1 D.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e’ pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica

Non è stato emesso alcun provvedimento di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall’art. 47, comma 1 D.lgs. n. 33/2013, a “carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica”.

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