Organigramma

Dettagli della notizia

art. 13 – D.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze; b) all’articolazione degli uffici, le competenze ((…)) di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita’ e comprensibilita’ dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all’elenco dei numeri di telefono nonche’ delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Data:

10 Ottobre, 2024

Tempo di lettura:

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