IBAN e pagamenti informatici

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Art. 36 D.lgs. n. 33/2013 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Art. 5, comma 1 D.lgs. n. 82/2005 Effettuazione di pagamenti con modalita’ informatiche I […]

Data:

14 Dicembre, 2017

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4 minuti

Art. 36 D.lgs. n. 33/2013
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 5, comma 1 D.lgs. n. 82/2005
Effettuazione di pagamenti con modalita’ informatiche

I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilita’ di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Al fine di dare attuazione al comma 1, l’AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita’, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilita’ tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Ai sensi dell’articolo 71, e sentita la Banca d’Italia, sono determinate le modalita’ di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all’utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l’Agenzia delle entrate e l’AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalita’ tecniche per l’effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalita’ attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento medesimo. Le attivita’ previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pagamenti informatici

Come previsto dalle disposizioni e a far data dal 28 Febbraio 2021, non è più possibile effettuare bonifici sul conto corrente bancario dell’Ente  né effettuare pagamenti con il bollettino di conto corrente postale, ma occorre procedere con il pagamento online sulla piattaforma pagoPA per i servizi  integrati con tale sistema o attraverso gli avvisi di pagamento pagoPA predisposti dall’Ente e inviati all’utente.

Tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il ricorso al sistema pagoPA. 

Fatturazione elettronica
A decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno accettarsi fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
– Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010;
– Codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative ad opere pubbliche.

L’Amministrazione ha individuato i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario.
L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato denominato ”Codice Destinatario”. Inoltre, l’informazione relativa al Codice di impegno deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato denominato ”codice della commessa o della convenzione”.
Ai fini degli adempimenti decorrenti dal 31/03/2015 si comunicano di seguito i dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Gonnosnò:

Denominazione Ente: Comune di Gonnosnò
Nome Ufficio: Amministrativo Contabile
Codice Ufficio: ou_1
Codice Univoco Ufficio: DVUZ5W
Regione: Sardegna
Provincia: Oristano
Comune: Gonnosnò
Indirizzo: Via Oristano n. 30
Cap.: 09090
Telefono: 0783028437
Fax: 0783931679

Nome Ufficio: Ufficio Sociale
Codice Ufficio: ou_3
Codice Univoco Ufficio: U8AP0L
Regione: Sardegna
Provincia: Oristano
Comune: Gonnosnò
Indirizzo: Via Oristano n. 30
Cap.: 09090
Telefono: 0783028434
Fax: 0783931679

Nome Ufficio: Ufficio Tecnico
Codice Ufficio: ou_2
Codice Univoco Ufficio: EJS63K
Regione: Sardegna
Provincia: Oristano
Comune: Gonnosnò
Indirizzo: Via Oristano n. 30
Cap.: 09090
Telefono: 0783028442
Fax: 0783931679

ELENCO DEI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI AL COMUNE DI GONNOSNO’ E RELATIVI CODICI IBAN

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