Ai sensi della Legge Regionale 12 marzo 1984, n. 9, gli elettori sardi residenti all’estero hanno diritto ad un contributo per la partecipazione al voto.
Tale rimborso potrà essere erogato per le seguenti categorie:
· iscritti all’Anagrafe italiana residenti all’estero
· residenti all’estero che hanno in corso la procedura di iscrizione, attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza)
· i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963 (sarà necessario certificare con apposita documentazione questo stato);
· i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero (sarà necessario certificare con apposita documentazione questo stato)
In particolare, l’agevolazione è prevista per le elezioni comunali, le elezioni provinciali, le elezioni regionali e per i referendum abrogativi e consultivi a carattere strettamente regionale.
Il contributo è commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute, fino a un massimo di 250 euro per gli elettori provenienti da paesi europei e di 1.000 euro per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei.
In caso di ballottaggio, l’elettore rientrato all’estero che affronta un nuovo viaggio ha diritto a un ulteriore contributo, se dimostra l’avvenuto spostamento tramite i biglietti di viaggio relativi all’intero tragitto.
L’interessato deve presentarsi presso il Comune nel quale ha votato e consegnare al funzionario incaricato la documentazione precedentemente indicata.
Il contributo sarà erogato all’interessato dall’Amministrazione comunale soltanto se la documentazione presentata sarà completa.