Carta identità

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La CARTA D’IDENTITA’ è il documento di riconoscimento che attesta l’identità della persona e per i cittadini italiani costituisce titolo valido per l’espatrio. Il D.L. 26/6/2008 n.112 ha introdotto importanti novità in materia di validità della carta di identità; infatti la stessa viene fissata a dieci anni dal rilascio. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. […]

Data:

10 Gennaio, 2018

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2 minuti

La CARTA D’IDENTITA’ è il documento di riconoscimento che attesta l’identità della persona e per i cittadini italiani costituisce titolo valido per l’espatrio.
Il D.L. 26/6/2008 n.112 ha introdotto importanti novità in materia di validità della carta di identità; infatti la stessa viene fissata a dieci anni dal rilascio.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, recante “Disposizioni urgenti per l’economia …”, modificando l’art. 3 del T.U.L.P.S. – R.D. N. 773/1931 e’ stato soppresso il limite minimo di età fissato in precedenza a 15 anni, per cui il documento può essere rilasciato a tutti i residenti, anche se la sua validità avrà una durata diversa a seconda dell’età dell’intestatario: La carta d’identità rilasciata ai minori di anni tre sarà valida 3 anni, quella rilasciata ai i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni sarà valida 5 anni, mentre solo per i maggiorenni sarà valida 10 anni.

La Carta d’identità scade il giorno del proprio compleanno.

La Carta d’identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere.

La carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. I nominativi saranno indicati sull’ultima facciata del documento di identità del minore e potranno anche essere aggiunti su un documento precedentemente rilasciato. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura.

In caso di richiesta da parte di non residente per il rilascio è necessario attendere il Nulla-osta del Comune di residenza.

La Carta d’Identità per gli stranieri (comunitari ed extracomunitari) è rilasciata non valida per l’espatrio.

Servizio a domicilio per persone non deambulanti
Il cittadino che per gravi motivi è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può richiedere il servizio a domicilio.

Costo del servizio: per il rilascio ordinario €. 5,42; per il duplicato €. 10,58.

DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RILASCIO:
– N. 2 fotografie uguali e recenti (massimo 6 mesi); Per i requisiti delle foto seguire le indicazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato.

– In caso di rinnovo la Carta d’identità in scadenza;

– In caso di furto o smarrimento relativa denuncia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

– Art. 3 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

– Art. 31 – Decreto Legge 26/06/2008, n. 112;

– Art. 10 Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.

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Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio, 2018

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