Foglio venatorio

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Con il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 18 del 14/6/2013 è stato approvato il nuovo foglio venatorio per la stagione 2013/2014 e successive in ossequio alla delibera del Comitato Regionale Faunistico dell’11 giugno 2013. Per ottenere il rilascio del foglio venatorio il cacciatore deve farne specifica richiesta presentando la domanda di cui al modulo […]

Data:

10 Gennaio, 2018

Tempo di lettura:

2 minuti

Con il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 18 del 14/6/2013 è stato approvato il nuovo foglio venatorio per la stagione 2013/2014 e successive in ossequio alla delibera del Comitato Regionale Faunistico dell’11 giugno 2013. Per ottenere il rilascio del foglio venatorio il cacciatore deve farne specifica richiesta presentando la domanda di cui al modulo disponibile presso l’ufficio protocollo e scaricabile da questo sito.

Si rammenta che, fermo restando la validità dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98, il cacciatore è tenuto annualmente a:
– ritirare presso il Comune di residenza il foglio venatorio che dura per una sola stagione venatoria;
– consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno, l’originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per l’annata venatoria successiva;
– in caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile.
– Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.
– se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).

In caso di mancata consegna, o anche d’incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all’articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.
Relativamente alla sanzione di cui sopra si ricorda che ai sensi dell’art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 23/98, la vigilanza sull’applicazione della L.R. 23/98 è affidata oltreché al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e alle altre Forze dell’Ordine anche “… alle guardie comunali, urbane e campestri …”.

Normativa di riferimento:
Autorizzazione regionale all’esercizio della caccia a cacciatori non residenti e rilascio del nuovo foglio venatorio

Allegati:

Foglio venatorio
Autorizzazione caccia
Autocertificazione caccia

Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio, 2018

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