Giustizia
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Richiedere l’accesso agli atti
I cittadini - singoli o associati – possono accedere ai documenti e alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, secondo le modalità e con i limiti previsti dalla Legge n.241/90 e s.m.i.. Si può prendere visione dei documenti o chiederne copia - in tal caso, ai sensi della normativa vigente, è previsto il pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti fissi, ottenendo risposta entro un termine stabilito. Esistono alcuni limiti e restrizioni al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni che sono legate, ad esempio, alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza di soggetti terzi. Si può accedere in due modi: - informalmente, mediante richiesta motivata anche solo verbale presso l’Ufficio che detiene l’atto o l’informazione. L'interessato dovrà fornire la propria identità e ogni riferimento utile per l'individuazione del documento richiesto. L'ufficio risponde immediatamente e senza formalità. - formalmente, qualora l’accesso informale non sia possibile, mediante richiesta scritta e motivata debitamente sottoscritta, che contenga anche i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, da esibire all’atto della richiesta (il documento può essere omesso quando l’istanza sia sottoscritta con firma digitale). L’istanza si presenta al protocollo dell’ente, altrimenti presso l’Ufficio che detiene l’atto. La domanda può anche essere inviata per corrispondenza, allegando copia del documento di riconoscimento, posta elettronica ordinaria, ovvero posta certificata. L'Ufficio rilascerà una ricevuta con il nome del responsabile del procedimento e l’indicazione dei termini per la risposta.